Se in azienda usate un modello che genera documenti, un agente che smista ordini, o un algoritmo che prevede un guasto prima che succeda, questa guida vi dice se e a quali condizioni quell'investimento rientra nell'Iperammortamento 2026.
Dove sta l'AI nella norma
L'Allegato V della L. 199/2025 (beni immateriali agevolabili) dedica alla "intelligenza artificiale avanzata" la lettera dd), con cinque tipologie:
- dd)1 — AI generativa / LLM: modelli che generano testo, immagini, codice. Esempio: un modello che genera automaticamente la documentazione tecnica di produzione o le distinte base.
- dd)2 — Agentic AI: sistemi che agiscono in autonomia, non solo rispondono. Esempio: un agente che riceve un ordine, verifica la disponibilità a magazzino e pianifica la produzione senza intervento umano.
- dd)3 — MLOps: infrastruttura che gestisce il ciclo di vita dei modelli. Esempio: la pipeline che aggiorna e monitora in produzione il modello di controllo qualità.
- dd)4 — Manutenzione predittiva: modelli che prevedono guasti da dati di sensori. Esempio: l'algoritmo che segnala l'usura di un cuscinetto prima del fermo macchina.
- dd)5 — Process mining: software che ricostruisce e ottimizza i processi dai log reali. Esempio: lo strumento che mappa dove si accumulano i colli di bottiglia nella linea produttiva.
Altri sistemi AI meno "avanzati" restano comunque agevolabili in lettere adiacenti dell'Allegato V: o) (AI/ML a garanzia della qualità), p) (produzione automatizzata e intelligente), q) (manutenzione predittiva robotica), s) (interfacce uomo-macchina vocali/visuali).
La checklist — 5 condizioni, tutte cumulative
Un investimento in AI non è agevolabile "perché è AI". Deve rispettare tutte e cinque queste condizioni insieme:
- Rientra in una delle lettere dell'Allegato V (dd o adiacenti) — va tracciata con precisione la lettera pertinente: le agevolazioni fiscali si interpretano in modo restrittivo.
- È interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con protocolli documentati e identificazione univoca.
- È strumentale al ciclo produttivo — non un software gestionale, amministrativo o di back-office: quelli sono esclusi a prescindere.
- È capitalizzato come immobilizzazione immateriale ammortizzabile (OIC 24) — se l'AI che usate è un abbonamento SaaS, è escluso. Agevolabile solo se sviluppato internamente e capitalizzato, o acquisito in licenza pluriennale.
- È attestato da perizia tecnica asseverata + certificazione contabile, con le comunicazioni GSE (preventiva → conferma con acconto ≥20% entro 60 giorni → completamento entro il 15/11/2028).
Il nodo che decide tutto: chi l'ha costruita, e come
Due scenari certi:
- Comprate un tool AI in abbonamento (es. un assistente generativo SaaS) → il canone non è agevolabile. Confermato dal DM 7/5/2026.
- Comprate una licenza software con sviluppo AI su misura, capitalizzata a bilancio → agevolabile, condizioni 1-5 permettendo.
Nota a parte, in verifica: se l'AI la sviluppate internamente col vostro team, esiste una prassi storica su Industria 4.0 (Circolare AdE-MiSE 4/E/2017) che ammette i beni "realizzati in economia", inclusa la manodopera diretta. Questo precedente non è stato ri-esplicitato nei provvedimenti 2026: non lo trattiamo come uno scenario agevolabile in questa guida, e non va usato come garanzia commerciale finché non c'è un chiarimento o un interpello formale (art. 11, L. 212/2000) sul caso specifico.
Perché la definizione di "AI" non è a piacimento
La legge non definisce da sola cosa sia "intelligenza artificiale". Il perimetro va ancorato alle definizioni dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689, art. 3 — "sistema di IA" e "modello di IA per finalità generali"), richiamate dalla legge nazionale sull'IA (L. 132/2025). Prima di rivendicare l'agevolazione, serve tracciare con precisione perché il vostro sistema rientra in quella definizione.
Perché questo conta più della norma in sé
Il vero rischio non è "non spettarmi" — è spettarmi oggi e perderla dopo, per un controllo GSE o AdE che trova la documentazione debole. Una checklist rispettata sulla carta, ma senza tracciabilità, non vi protegge in un audit.