AI Act e compliance

Marcare i contenuti AI: cosa dice l'articolo 50 dell'AI Act

Dal 2 agosto 2026 chi pubblica un contenuto fatto anche solo in parte con l'intelligenza artificiale deve dichiararlo. Riguarda anche te, se usi l'AI per produrre immagini, video, audio o testi che pubblichi.

luglio 2026
Etichetta UE: contenuto realizzato con il contributo dell'intelligenza artificiale

Guida prodotta con sistemi di intelligenza artificiale su fonti verificate e rivista prima della pubblicazione. Responsabilità editoriale: Rayer Group.

In una frase

Dal 2 agosto 2026 chi pubblica un contenuto fatto (anche solo in parte) con l'intelligenza artificiale deve dichiararlo. Non è una norma per i soli laboratori che costruiscono i modelli: riguarda anche te, se usi l'AI per produrre immagini, video, audio o testi che pubblichi.

Due obblighi distinti, non uno solo

FORNITORI          →  marcatura TECNICA invisibile
(chi costruisce)       watermark / metadati leggibili a macchina

DEPLOYER           →  etichetta VISIBILE
(chi usa e pubblica)   dichiarazione chiara a chi guarda/ascolta

Se usi ChatGPT, Claude, Midjourney o un tool simile per produrre contenuti aziendali, sei un deployer: l'obbligo che ti riguarda è il secondo, l'etichetta visibile — non devi occuparti tu del watermarking tecnico, che è responsabilità di chi costruisce lo strumento.

La seconda data che quasi nessuno cita: 2 dicembre 2026

Il Regolamento (UE) 2026/1744 — l'"Omnibus digitale sull'IA", pubblicato in Gazzetta UE il 24 luglio 2026 — ha aggiunto una scadenza che riguarda i soli fornitori: chi ha immesso sul mercato prima del 2 agosto 2026 un sistema che genera testo, immagini, audio o video sintetici ha tempo fino al 2 dicembre 2026 per metterlo in regola con la marcatura tecnica dell'articolo 50(2). Per i sistemi nuovi l'obbligo scatta il 2 agosto 2026.

Se sei un deployer questa data non ti riguarda: la tua etichetta visibile è dovuta dal 2 agosto 2026, senza proroghe. Vale la pena però chiedere ai fornitori degli strumenti che usi se hanno già adeguato la marcatura: se il file che ricevi non è marcato all'origine, l'etichetta la metti solo tu.

Deepfake: quando la dichiarazione è obbligatoria

Se generi o modifichi immagini, audio o video che ritraggono persone, luoghi o eventi reali in modo da farli sembrare autentici, devi dichiarare che il contenuto è artificiale. Due eccezioni, spesso fraintese:

  • Opere artistiche, satiriche o di finzione: basta una dichiarazione "leggera", che non rovini la fruizione dell'opera.
  • Testo su temi di interesse pubblico con revisione editoriale umana: se il contenuto passa da un controllo editoriale e qualcuno se ne assume la responsabilità, l'obbligo di dichiarazione può non applicarsi. Questa eccezione è spesso ignorata dalle sintesi divulgative — e, come vedrai più sotto, è molto più stretta di quanto sembri.

Come si marca, secondo il Codice di condotta

Il Codice di condotta sulla trasparenza, pubblicato dalla Commissione Europea il 10 giugno 2026, non impone uno standard di mercato: prescrive un approccio a due strati, perché nessun marcatore da solo sopravvive a un ritaglio o a una ricompressione.

  • Metadati firmati digitalmente (Sub-measure 1.1.1): se il formato del file supporta i metadati, va registrata l'informazione che il contenuto è generato o manipolato dall'AI. Tutto firmato digitalmente e con marca temporale, in modo sicuro e a prova di manomissione.
  • Watermark impercettibile (Sub-measure 1.1.2): incorporato nel contenuto in modo difficile da separare, con l'esplicita estensione al testo libero oltre i 200 token. Serve a complementare i metadati firmati, non a sostituirli.

Attenzione a chi ti dice che lo standard è già deciso. Il Codice non nomina alcuno standard tecnico specifico. Al contrario, mette a verbale che «serviranno ulteriori sforzi perché tali standard emergano dagli organismi di normazione internazionali ed europei» e che «gli standard di marcatura dei metadati devono essere ulteriormente elaborati». Se un fornitore ti vende una soluzione come "conforme allo standard europeo", chiedi quale: a luglio 2026 quello standard non esiste ancora.

Se sei una PMI, il Codice te ne tiene conto. Tra i principi c'è la proporzionalità per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione, start-up incluse: sono previste «modalità semplificate di conformità» in misura proporzionata alle dimensioni e alla capacità.

Le Linee Guida della Commissione: cosa hanno chiarito

Il 20 luglio 2026 la Commissione ha adottato le Linee Guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 (Annex alla Comunicazione C(2026) 5054 final, 51 pagine). Sono non vincolanti: orientano autorità, fornitori e deployer, ma l'interpretazione autoritativa spetta solo alla Corte di giustizia. Detto questo, chiariscono tre cose che in azienda cambiano le decisioni.

Quando un testo è "pubblicato"

Serve accessibilità a un numero indeterminato e ampio di lettori, anche a pagamento. Restano fuori: la corrispondenza interpersonale privata anche a fini professionali, i testi interni all'organizzazione, e la risposta di un chatbot visibile solo a chi l'ha chiesta. È il criterio che tiene fuori l'email 1:1 — e che invece fa entrare blog, newsletter e post pubblici.

Cosa sono le "questioni di interesse pubblico"

La nozione è ampia: politica e processi democratici, pubblica amministrazione, giustizia, diritti fondamentali, sicurezza pubblica, salute, ambiente, sicurezza dei consumatori, e qualunque sviluppo economico, finanziario, scientifico o culturale che possa essere oggetto di dibattito pubblico. Tradotto: i contenuti su incentivi, bandi e normativa d'impresa ci rientrano. Se pensavi che l'obbligo riguardasse solo la politica, no.

L'eccezione editoriale è molto più stretta di quanto sembra

È l'eccezione su cui più aziende contano, spesso a torto. Le Linee Guida qualificano cosa sia davvero la revisione umana: l'esame deliberato del merito da parte di persone con conoscenza e giudizio professionale pertinenti, e il fact-checking è il requisito minimo.

Non bastano: i controlli superficiali, solo formali o procedurali; la correzione ortografica o grammaticale; la mera esistenza di una policy editoriale; l'approvazione sbrigativa senza impegno sostanziale; né i processi di revisione automatizzati.

Le Linee Guida fanno un esempio esplicito di ciò che non esenta: articoli generati da AI, revisionati da un altro sistema AI, dove un editor umano esegue solo un controllo grammaticale superficiale prima della pubblicazione. Due conseguenze pratiche:

  • Se l'AI interviene dopo il via libera editoriale, l'eccezione decade. Qualsiasi intervento sostanziale successivo alla revisione la rende nulla.
  • La responsabilità editoriale non basta averla: va resa riconoscibile. Identità e recapiti di chi la esercita vanno pubblicati in un luogo facilmente reperibile — condizioni d'uso o informazioni legali del sito.

Se hai automatizzato la produzione di contenuti, leggi due volte questo punto. Una pipeline in cui un agente AI genera e un secondo agente AI fa da controllo, con pubblicazione automatica, non accede all'eccezione: quei contenuti vanno dichiarati.

Se usi agenti AI

Gli agenti devono dichiarare sia la propria natura artificiale sia la persona per conto della quale agiscono, anche dentro architetture multi-agente. Se non si può sapere in anticipo se l'agente parlerà con una persona, va progettato per dichiararsi in ogni situazione in cui l'interazione è ragionevolmente probabile.

Le icone UE

Esiste un set ufficiale in 3 varianti (base, completamente AI-generated, parzialmente AI-modificato), 4 stili, in SVG e PNG. L'uso è facoltativo; gli obblighi dell'articolo 50 non lo sono, e l'icona da sola non stabilisce la conformità. I test utente della Commissione mostrano che funziona meglio accompagnata da un'etichetta testuale: si affianca alla dicitura, non la sostituisce.

Checklist pratica per chi produce contenuti con AI

  1. Mappa dove l'AI generativa entra nei tuoi flussi di produzione contenuti (social, blog, materiali cliente, presentazioni).
  2. Definisci una procedura di etichettatura coerente — marcare tutto, non solo alcuni contenuti: un'etichettatura parziale espone comunque a violazione.
  3. Guarda i flussi automatici per primi: se pubblicano senza una revisione umana nel merito, dichiarali, senza contare sull'eccezione editoriale.
  4. Rendi reperibile chi ha la responsabilità editoriale: nome e recapiti nelle informazioni legali del sito.
  5. Forma chi materialmente pubblica: l'obbligo si gioca sul gesto quotidiano di chi preme "pubblica", non su una policy archiviata in un cassetto.
  6. Se lavori con un'agenzia esterna, inserisci nel contratto una clausola che imponga la dichiarazione dell'origine sintetica dei materiali consegnati — altrimenti erediti tu il rischio senza saperlo.
  7. Tratta la dichiarazione come tutela, non solo come adempimento: un consulente che indica dove ha usato l'AI e dove ha esercitato il proprio giudizio si protegge in caso di contestazione, non si indebolisce.

In sintesi

  • Dal 2 agosto 2026, chi pubblica contenuti AI-generati deve dichiararlo — obbligo tecnico per i fornitori, etichetta visibile per chi li usa e pubblica (probabilmente il tuo caso).
  • I sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura tecnica.
  • Il Codice di condotta chiede due strati di marcatura (metadati firmati + watermark impercettibile) ma non indica uno standard: la normazione tecnica è ancora un cantiere aperto, e il Codice lo dice esplicitamente.
  • Le Linee Guida del 20 luglio 2026 allargano la nozione di "interesse pubblico" (ci rientrano bandi e normativa d'impresa) e stringono l'eccezione editoriale: serve revisione umana nel merito, con fact-checking; la revisione fatta da un'altra AI non vale.
  • Il modo più sicuro per non sbagliare: mappa, marca sempre, forma chi pubblica.

Fonti

Materiale informativo a cura di Rayer Group. Non costituisce consulenza tecnica o legale personalizzata: per il caso concreto valutiamo insieme la situazione specifica.

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