Dal 2 agosto 2026 chi pubblica un contenuto fatto anche solo in parte con l'intelligenza artificiale deve dichiararlo. Riguarda anche te, se usi l'AI per produrre immagini, video, audio o testi che pubblichi.
Guida prodotta con sistemi di intelligenza artificiale su fonti verificate e rivista prima della pubblicazione. Responsabilità editoriale: Rayer Group.
Dal 2 agosto 2026 chi pubblica un contenuto fatto (anche solo in parte) con l'intelligenza artificiale deve dichiararlo. Non è una norma per i soli laboratori che costruiscono i modelli: riguarda anche te, se usi l'AI per produrre immagini, video, audio o testi che pubblichi.
FORNITORI → marcatura TECNICA invisibile
(chi costruisce) watermark / metadati leggibili a macchina
DEPLOYER → etichetta VISIBILE
(chi usa e pubblica) dichiarazione chiara a chi guarda/ascolta
Se usi ChatGPT, Claude, Midjourney o un tool simile per produrre contenuti aziendali, sei un deployer: l'obbligo che ti riguarda è il secondo, l'etichetta visibile — non devi occuparti tu del watermarking tecnico, che è responsabilità di chi costruisce lo strumento.
Il Regolamento (UE) 2026/1744 — l'"Omnibus digitale sull'IA", pubblicato in Gazzetta UE il 24 luglio 2026 — ha aggiunto una scadenza che riguarda i soli fornitori: chi ha immesso sul mercato prima del 2 agosto 2026 un sistema che genera testo, immagini, audio o video sintetici ha tempo fino al 2 dicembre 2026 per metterlo in regola con la marcatura tecnica dell'articolo 50(2). Per i sistemi nuovi l'obbligo scatta il 2 agosto 2026.
Se sei un deployer questa data non ti riguarda: la tua etichetta visibile è dovuta dal 2 agosto 2026, senza proroghe. Vale la pena però chiedere ai fornitori degli strumenti che usi se hanno già adeguato la marcatura: se il file che ricevi non è marcato all'origine, l'etichetta la metti solo tu.
Se generi o modifichi immagini, audio o video che ritraggono persone, luoghi o eventi reali in modo da farli sembrare autentici, devi dichiarare che il contenuto è artificiale. Due eccezioni, spesso fraintese:
Il Codice di condotta sulla trasparenza, pubblicato dalla Commissione Europea il 10 giugno 2026, non impone uno standard di mercato: prescrive un approccio a due strati, perché nessun marcatore da solo sopravvive a un ritaglio o a una ricompressione.
Attenzione a chi ti dice che lo standard è già deciso. Il Codice non nomina alcuno standard tecnico specifico. Al contrario, mette a verbale che «serviranno ulteriori sforzi perché tali standard emergano dagli organismi di normazione internazionali ed europei» e che «gli standard di marcatura dei metadati devono essere ulteriormente elaborati». Se un fornitore ti vende una soluzione come "conforme allo standard europeo", chiedi quale: a luglio 2026 quello standard non esiste ancora.
Se sei una PMI, il Codice te ne tiene conto. Tra i principi c'è la proporzionalità per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione, start-up incluse: sono previste «modalità semplificate di conformità» in misura proporzionata alle dimensioni e alla capacità.
Il 20 luglio 2026 la Commissione ha adottato le Linee Guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 (Annex alla Comunicazione C(2026) 5054 final, 51 pagine). Sono non vincolanti: orientano autorità, fornitori e deployer, ma l'interpretazione autoritativa spetta solo alla Corte di giustizia. Detto questo, chiariscono tre cose che in azienda cambiano le decisioni.
Serve accessibilità a un numero indeterminato e ampio di lettori, anche a pagamento. Restano fuori: la corrispondenza interpersonale privata anche a fini professionali, i testi interni all'organizzazione, e la risposta di un chatbot visibile solo a chi l'ha chiesta. È il criterio che tiene fuori l'email 1:1 — e che invece fa entrare blog, newsletter e post pubblici.
La nozione è ampia: politica e processi democratici, pubblica amministrazione, giustizia, diritti fondamentali, sicurezza pubblica, salute, ambiente, sicurezza dei consumatori, e qualunque sviluppo economico, finanziario, scientifico o culturale che possa essere oggetto di dibattito pubblico. Tradotto: i contenuti su incentivi, bandi e normativa d'impresa ci rientrano. Se pensavi che l'obbligo riguardasse solo la politica, no.
È l'eccezione su cui più aziende contano, spesso a torto. Le Linee Guida qualificano cosa sia davvero la revisione umana: l'esame deliberato del merito da parte di persone con conoscenza e giudizio professionale pertinenti, e il fact-checking è il requisito minimo.
Non bastano: i controlli superficiali, solo formali o procedurali; la correzione ortografica o grammaticale; la mera esistenza di una policy editoriale; l'approvazione sbrigativa senza impegno sostanziale; né i processi di revisione automatizzati.
Le Linee Guida fanno un esempio esplicito di ciò che non esenta: articoli generati da AI, revisionati da un altro sistema AI, dove un editor umano esegue solo un controllo grammaticale superficiale prima della pubblicazione. Due conseguenze pratiche:
Se hai automatizzato la produzione di contenuti, leggi due volte questo punto. Una pipeline in cui un agente AI genera e un secondo agente AI fa da controllo, con pubblicazione automatica, non accede all'eccezione: quei contenuti vanno dichiarati.
Gli agenti devono dichiarare sia la propria natura artificiale sia la persona per conto della quale agiscono, anche dentro architetture multi-agente. Se non si può sapere in anticipo se l'agente parlerà con una persona, va progettato per dichiararsi in ogni situazione in cui l'interazione è ragionevolmente probabile.
Esiste un set ufficiale in 3 varianti (base, completamente AI-generated, parzialmente AI-modificato), 4 stili, in SVG e PNG. L'uso è facoltativo; gli obblighi dell'articolo 50 non lo sono, e l'icona da sola non stabilisce la conformità. I test utente della Commissione mostrano che funziona meglio accompagnata da un'etichetta testuale: si affianca alla dicitura, non la sostituisce.
Materiale informativo a cura di Rayer Group. Non costituisce consulenza tecnica o legale personalizzata: per il caso concreto valutiamo insieme la situazione specifica.
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